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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 8

TITOLO I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale; 2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari; 3) aspettativa per motivi privati; 4) aspettativa per infermita' non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.