Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 8
TITOLO I Disposizioni generali
Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale; 2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari; 3) aspettativa per motivi privati; 4) aspettativa per infermita' non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.