Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 73

Sezione III - Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti, della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 70.