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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 74

Sezione III - Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra

In KraftAmtlicher Text

In tempo di guerra nel caso di sottufficiale inquadrato in unita' di altra Forza armata, il comandante di tale unita' dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.