Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 72
In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.