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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 72

In KraftAmtlicher Text

In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.