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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 62

CAPO II Procedimento disciplinare. Sezione I - Inchiesta formale

In KraftAmtlicher Text

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'art. 61, e' effettuato mediante inchiesta formale. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe.