Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 61
TITOLO VIII Disciplina CAPO I Sanzioni disciplinari di stato.
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47; d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.