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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 61

TITOLO VIII Disciplina CAPO I Sanzioni disciplinari di stato.

In KraftAmtlicher Text

Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47; d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.