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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 63

CAPO II Procedimento disciplinare. Sezione I - Inchiesta formale

In KraftAmtlicher Text

L'inchiesta formale e' disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Puo' essere disposta anche dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio. In caso di corresponsabilita' tra sottufficiali in servizio in province diverse, l'inchiesta e' disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.