Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 20
CAPO II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.
La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una, all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego e' disposta con decreto Ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.