Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 4
TITOLO I Disposizioni generali
I sottufficiali si distinguono in: a) sottufficiali in servizio permanente; b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; c) sottufficiali in congedo; d) sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di brigadiere. I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.