Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 3
TITOLO I Disposizioni generali
Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.