Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 5
TITOLO I Disposizioni generali
I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita', di servizio. Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.