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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 5

TITOLO I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita', di servizio. Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.