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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 19

CAPO II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.

In KraftAmtlicher Text

Al sottufficiale in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio. Al sottufficiale in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, ne' altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta': il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato.