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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Rettore; essa e', peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado. La cessazione e', altresi', disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art. 1, comma, primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 .