Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 1
Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in: a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami; b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari; c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto; d) assistenti volontari, nominati dal Rettore; e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.