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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina, in altro ruolo statale, o per decadenza dallo impiego, nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , puo' essere riammesso in servizio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non e' consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza. Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente art. 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.