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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 19null

In KraftAmtlicher Text

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a meta' qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, puo' anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facolta', sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio. Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati. Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Universita' o con l'Istituto, e' corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni. Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Universita' costituito da: a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi; b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio; c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)) . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382 )). .(1)

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".