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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 29

In KraftAmtlicher Text

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sara' conservata a titolo di assegno personale, e fara' carico al bilancio della Universita'.