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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici e' attribuita una indennita' di lavoro nocivo e rischioso. Le misure e la decorrenza di tale indennita' saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.