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Legge 18 marzo 1958, n. 349 · Legge 18 marzo 1958, n. 349 — Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Legge 18 marzo 1958, n. 349 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di eta'. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di eta'. Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28-ter, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 .