Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 7
Sono considerati orfani: a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento; b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per servizio, o comunque, per violenze subite purche' concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.