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Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra

Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza e' estesa: a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi: quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale; quando la paternita' o maternita' dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale. L'accertamento della paternita' o maternita' sara' fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge. L'assistenza e' dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando pero' si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278, e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore: b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finche' duri lo stato di dispersione.