Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 8
La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione. I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.