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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 44

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti dell'anzianita' di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.