Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 27
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati; 2) in acquisto di beni immobili; 3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado; 4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.