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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 27

TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.

In KraftAmtlicher Text

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati; 2) in acquisto di beni immobili; 3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado; 4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.