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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 9

CAPO II Dei patronati ed istituti di rieducazione.

In KraftAmtlicher Text

Con determinazione del Ministro per l'interno sara' provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge. Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attivita' omettendo il nome delle persone da essi accolte. Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.