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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 8

CAPO II Dei patronati ed istituti di rieducazione.

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per l'interno provvedera', promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonche' assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione. Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate gia' alla prostituzione, intendano di ritornare ad onesta' di vita.