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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 10

CAPO II Dei patronati ed istituti di rieducazione.

In KraftAmtlicher Text

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle. Se pero' esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralita', saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potra' addivenirsi anche per loro libera elezione.