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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 7

CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.

In KraftAmtlicher Text

Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.