Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 6
CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
Verweist auf
- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 28