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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 6

CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.

In KraftAmtlicher Text

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresi' l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.