Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 11
CAPO II Dei patronati ed istituti di rieducazione.
All'onere derivante al bilancio dello Stato verra' fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248 .