Legge 17 febbraio 1958, n. 60 Art. 5
Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie del ruolo aggiunto sono collocati secondo l'ordine dell'attuale graduatoria nel ruolo transitorio di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983 . Ai predetti aiutanti si applicano le disposizioni della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983 , e successive modificazioni. Nel computo dell'anzianita' prescritta per poter chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari si tiene conto del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. Gli aiutanti di cui al primo comma ritenuti idonei dalla Commissione centrale di scrutinio saranno collocati nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari con le modalita' di cui all'art. 2 e dopo che sia stato inquadrato l'ultimo dei funzionari del ruolo aggiunto della carriera di concetto.