Legge 17 febbraio 1958, n. 60 Art. 6
I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.
I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.