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Legge 17 febbraio 1958, n. 60 · Legge 17 febbraio 1958, n. 60 — Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Legge 17 febbraio 1958, n. 60 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e' inquadrato in detto ruolo man mano che in esso si verifichino le vacanze, secondo l'ordine dell'attuale graduatoria, dopo l'ultimo funzionario della corrispondente qualifica.