Legge 17 febbraio 1958, n. 60 Art. 4
Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e' inquadrato in detto ruolo man mano che in esso si verifichino le vacanze, secondo l'ordine dell'attuale graduatoria, dopo l'ultimo funzionario della corrispondente qualifica.