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Legge 8 febbraio 1958, n. 102 · Legge 8 febbraio 1958, n. 102 — Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

Legge 8 febbraio 1958, n. 102 Art. 3

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Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 . Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto da gli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione. La differenza fra il saggio di interessi del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio. Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni. E', inoltre, facolta' degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.