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Legge 8 febbraio 1958, n. 102 · Legge 8 febbraio 1958, n. 102 — Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

Legge 8 febbraio 1958, n. 102 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.