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Legge 8 febbraio 1958, n. 102 · Legge 8 febbraio 1958, n. 102 — Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare

Legge 8 febbraio 1958, n. 102 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .