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Legge 4 febbraio 1958, n. 87 · Legge 4 febbraio 1958, n. 87 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 9

TITOLO I Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari

In KraftAmtlicher Text

La facolta' prevista al comma primo dell'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalita' oppure solo in parte, comprendendo pero', in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, e' estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'art. 20 della citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione e' costituita, unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera b) dell'art. 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.