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Legge 4 febbraio 1958, n. 87 · Legge 4 febbraio 1958, n. 87 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 25

TITOLO IV Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall' ottavo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , dal sesto comma dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e dall' art. 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , e' determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto e' effettuato direttamente dall'ente. Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.