Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 20
TITOLO III Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso puo' essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.