Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 19
TITOLO III Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.