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Legge 4 febbraio 1958, n. 23 · Legge 4 febbraio 1958, n. 23 — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce. ALLEGATO. Scala mobile (valore del punto). Portieri: prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo).................................................. L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -Sardegna).................................................L. 13,10 Addetti alle pulizie: prima zona...........................................L. 14,30 seconda zona........................................." 12,30 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) ((10))

-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 4 giugno 1969 (in G.U. 21/07/1969, n. 183) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri ......................................L. 30,48 Addetti alle pulizie .........................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri ......................................L. 26,20 Addetti alle pulizie " 24,60". -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Decreto 20 maggio 1970 (in G.U. 09/07/1970, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri ...........................................L. 30,48 Addetti alle pulizie ..............................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri ...........................................L. 26,20 Addetti alle pulizie ..............................." 24,60". -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il Decreto Ministeriale 22 marzo 1971 (in G.U. 15/04/1971, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° febbraio 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi; compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri .......................................... L. 30,48 Addetti alle pulizie .............................. » 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Pugile, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri .......................................... L. 26,20 Addetti alle pulizie .............................. » 24,60". -------------- AGGIORNAMENTO (6) Il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1972 (in G.U. 30/03/1972, n. 80) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, e Venezia Giulia- Compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri ...........................................L. 30,48 Addetti alle pulizie ..............................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri ...........................................L. 26,20 Addetti alle pulizie ..............................." 24,60". -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il Decreto Ministeriale 23 giugno 1973 (in G.U. 30/07/1973, n. 195) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1973, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958 n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ªzona: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri ...........................................L. 106,68 Addetti alle pulizie ..............................." 100,10 2ª zona: (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri ...........................................L. 91,70 Addetti alle pulizie ..............................." 86,10". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.M. 3 settembre 1975 (in G.U. 27/09/1975, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri ...........................................L. 96,98 Addetti alla pulizia ...............................» 100,97 2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna): Portieri ...........................................L. 112,7 Addetti alla pulizia ...............................» 88,20". -------------- AGGIORNAMENTO (9) Il Decreto 3 ottobre 1984 (in G.U. 13/10/1984, n. 283) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): portieri .......................................... 218,70 addetti alla pulizia .............................. 205,22 2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo): portieri .......................................... 188,00 addetti alla pulizia .............................. 176,52". -------------- AGGIORNAMENTO (10) Il Decreto 9 gennaio 1986 (in G.U. 27/01/1986, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): portieri .......................................... 109,35 addetti alla pulizia ...............................102,61 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia esclusa Palermo): portieri.............................................94,00 addetti alla pulizia ................................88,26".