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Legge 4 febbraio 1958, n. 23 · Legge 4 febbraio 1958, n. 23 — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dello immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all' art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 .