Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 · Legge 4 febbraio 1958, n. 23 — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628 , e della legge 31 marzo 1954, n. 109 , spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari; l'indennita' di contingenza di cui all' art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28 , aumentata ai sensi dell' art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323 , e dell' art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109 ; l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303 ; l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093 ; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957. ((4))

--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell' art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109 , e dell' art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."