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Legge 4 febbraio 1958, n. 23 · Legge 4 febbraio 1958, n. 23 — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, e' dovuta una indennita' di anzianita' pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennita' supplementari ((di cui all'art. 4)) ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).