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Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 8

CAPO II Indennita' per servizio straordinario

In KraftAmtlicher Text

E' considerato straordinario e da' luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in piu'. Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in piu' giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario.