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Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 7

CAPO I Indennita' di missione e di trasferimento; indennita' in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria.