Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 9
CAPO II Indennita' per servizio straordinario
Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera. - E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.