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Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 6

CAPO I Indennita' di missione e di trasferimento; indennita' in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche

In KraftAmtlicher Text

Ai fini della corresponsione della indennita' di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capizona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.