Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 6
CAPO I Indennita' di missione e di trasferimento; indennita' in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche
Ai fini della corresponsione della indennita' di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capizona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.