Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 17
CAPO V Indennita' per servizio serale e notturno
Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie: Dalle ore 22 alle 24 Dalle ore 0 alle 6 Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.