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Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 16

CAPO IV Indennita' di stazione, di porto e di confine

In KraftAmtlicher Text

Al personale addetto agli uffici istituiti per la corrispondenza e per i pacchi presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonche' al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccato per il servizio di movimento, presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di confine, nonche' al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, addetto alle stazioni amplificatrici di confine, e' attribuita una indennita' mensile nella misura appresso indicata: direttori di ufficio, ispettori del movimento postale, dirigenti di stazioni amplificatrici di confine. . . . . . . . . . . . L. 3.500 vice direttori di ufficio, direttori di turno, capolinea e verificatori, capi reparto, sottocapi, capi turno viaggianti, coadiuvanti o facenti funzioni di dirigenti di stazioni amplificatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800 impiegati di ruolo e non di ruolo. . . . . . . . . . . . L. 2.000 agenti di ruolo e non di ruolo . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 Nei riguardi del personale addetto ad alcuni uffici di confine, le indennita' di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo del 200 per cento. Tutte le indennita' anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione, ai servizi di movimento e a quelli delle stazioni amplificatrici di confine.